Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1485. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Chiamata in causa del venditore.

Dispositivo

Art. 1485.

(Chiamata in causa del venditore).


Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore. Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.


Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l'evizione.



Ratio Legis


Spiegazione