Art. 1497. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancanza di qualita'.
Dispositivo
Art. 1497.
(Mancanza di qualita').
Quando la cosa venduta non ha le qualita' promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui e' destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purche' il difetto di qualita' ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione e' soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione