Art. 1488. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti dell'esclusione della garanzia.
Dispositivo
Art. 1488.
(Effetti dell'esclusione della garanzia).
Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.
Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.
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Spiegazione