Art. n°
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Art. 1488. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti dell'esclusione della garanzia.

Dispositivo

Art. 1488.

(Effetti dell'esclusione della garanzia).


Quando e' esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione, il compratore puo' pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese.


Il venditore e' esente anche da quest'obbligo quando la vendita e' stata convenuta a rischio e pericolo del compratore.



Ratio Legis


Spiegazione