Art. 1882. Codice civile
(D.P.R. ...)
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Nozione.
Dispositivo
Art. 1882.
(Nozione).
L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione