Art. n°
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Art. 1882. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione.

Dispositivo

Art. 1882.

(Nozione).


L'assicurazione e' il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.



Ratio Legis


Spiegazione