Art. n°
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Art. 1894. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Dispositivo

Art. 1894.

(Assicurazione in nome o per conto di terzi).


Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.



Ratio Legis


Spiegazione