Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 1895. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Inesistenza del rischio.

Dispositivo

Art. 1895.

(Inesistenza del rischio).


Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.



Ratio Legis


Spiegazione