Art. 1895. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Inesistenza del rischio.
Dispositivo
Art. 1895.
(Inesistenza del rischio).
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione