Art. 1902. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa.
Dispositivo
Art. 1902.
(Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa).
La fusione e la concentrazione di aziende tra piu' imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione