Art. n°
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Art. 2204. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri dell'institore.

Dispositivo

Art. 2204.

(Poteri dell'institore).


L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.


L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.



Ratio Legis


Spiegazione