Art. 2204. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Poteri dell'institore.
Dispositivo
Art. 2204.
(Poteri dell'institore).
L'institore puo' compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui e' preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non puo' alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non e' stato a cio' espressamente autorizzato.
L'institore puo' stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione