Art. n°
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Art. 2207. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Modificazione e revoca della procura.

Dispositivo

Art. 2207.

(Modificazione e revoca della procura).


Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.


In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.



Ratio Legis


Spiegazione