Art. 2207. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Modificazione e revoca della procura.
Dispositivo
Art. 2207.
(Modificazione e revoca della procura).
Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione