Art. 2206. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicita' della procura.
Dispositivo
Art. 2206.
(Pubblicita' della procura).
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione