Art. 2209. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procuratori.
Dispositivo
Art. 2209.
(Procuratori).
Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione