Art. n°
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Art. 2808. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costituzione ed effetti dell'ipoteca.

Dispositivo

Art. 2808.

(Costituzione ed effetti dell'ipoteca).


L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.


L'ipoteca puo' avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.


L'ipoteca e' legale, giudiziale o volontaria.



Ratio Legis


Spiegazione