Art. n°
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Art. 2813. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pericolo di danno alle cose ipotecate.

Dispositivo

Art. 2813.

(Pericolo di danno alle cose ipotecate).


Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.



Ratio Legis


Spiegazione