Art. 2813. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pericolo di danno alle cose ipotecate.
Dispositivo
Art. 2813.
(Pericolo di danno alle cose ipotecate).
Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore puo' domandare all'autorita' giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.
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