Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2809. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca.

Dispositivo

Art. 2809.

(Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca).


L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.


Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.



Ratio Legis


Spiegazione