Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2830. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente.

Dispositivo

Art. 2830.

(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente).


Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.



Ratio Legis


Spiegazione