Art. 2830. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente.
Dispositivo
Art. 2830.
(Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredita' beneficiata e dell'eredita' giacente).
Se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredita' giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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Spiegazione