Art. 75. Codice assicurazioni
Protocolli di autonomia
Dispositivo
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP puo'
richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni
((indicate dall'articolo 68)) nelle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza
prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei
termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via
particolare, attestante la natura e l'entita' dei rapporti
finanziari ed operativi, nonche' le misure e gli impegni che i
titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare
l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP puo' sospendere il diritto di voto dei titolari di
partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno
comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti,
avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Ratio Legis
Spiegazione