Art. 82. Codice assicurazioni
Gruppo assicurativo
Dispositivo
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.
((b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)).
Ratio Legis
Spiegazione