Art. n°
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Art. 82. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Gruppo assicurativo

Dispositivo

Art. 82.

Gruppo assicurativo


1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:


a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;


b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.


((b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.))


2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)).



Ratio Legis


Spiegazione