Art. n°
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Art. 87-bis Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

Dispositivo

Art. 87-bis

(( (Disposizioni applicabili all'impresa di partecipazione finanziaria mista). ))


((1. L'IVASS puo' individuare le ipotesi in cui l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente capo.


2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del D.LGS. 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all'articolo 196, decadenza di cui all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.


3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.))



Ratio Legis


Spiegazione