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Art. 158. Codice assicurazioni

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Requisiti per l'iscrizione

Dispositivo

Art. 158.

Requisiti per l'iscrizione


1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve


essere in possesso dei seguenti requisiti:


a) godere dei diritti civili;


b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza


irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;


c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta


la riabilitazione, ne' essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;


d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o


sospensione previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;


e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria


superiore o di laurea triennale;


f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito


abilitato;


g) aver superato una prova di idoneita' secondo quanto previsto


dal comma 3.


2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare


l'attivita' di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.


3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate


cognizioni e capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalita' di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.



Ratio Legis


Spiegazione