Art. n°
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Art. 160. Codice assicurazioni

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Reiscrizione

Dispositivo

Art. 160.

Reiscrizione


1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del


provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.


2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da


fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.


3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato


versamento del contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.


4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una


nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.



Ratio Legis


Spiegazione