Art. 159. Codice assicurazioni
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Cancellazione dal ruolo
Dispositivo
Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo e' disposta dall'ISVAP, con
provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1,
lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'articolo 158,
comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui
all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta
dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
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Spiegazione
