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Art. 166. Codice assicurazioni

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Criteri di redazione

Dispositivo

Art. 166.

Criteri di redazione


1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al


contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.


2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle


garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.



Ratio Legis


Spiegazione