Art. 166. Codice assicurazioni
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Criteri di redazione
Dispositivo
Art. 166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al
contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle
garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
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Spiegazione