Art. n°
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Art. 167. Codice assicurazioni

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Nullita' dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

Dispositivo

Art. 167.

Nullita' dei contratti conclusi con imprese non autorizzate


1. E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa


non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.


2. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal contraente o


dall'assicurato. La pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.



Ratio Legis


Spiegazione