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Art. 169. Codice assicurazioni

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Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

Dispositivo

Art. 169.

Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione


1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo


comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.


2. Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione


del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.


3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria


della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.



Ratio Legis


Spiegazione