Art. n°
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Art. 195. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Imprese di riassicurazione italiane

Dispositivo

Art. 195.

Imprese di riassicurazione (( italiane ))


1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel


territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.


2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita


le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione (( tecnica)) patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse (( , nonche' al possesso del margine di solvibilita )).


(( 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni


di cui all'articolo 192, commi 3 e 4. ))



Ratio Legis


Spiegazione