Art. 195. Codice assicurazioni
Imprese di riassicurazione italiane
Dispositivo
Imprese di riassicurazione (( italiane ))
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel
territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita
le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione (( tecnica)) patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse (( , nonche' al possesso del margine di solvibilita )).
(( 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 192, commi 3 e 4. ))
Ratio Legis
Spiegazione
