Art. n°
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Art. 197. Codice assicurazioni

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Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'

Dispositivo

Art. 197.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'


1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede


legale nel territorio della Repubblica e' tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attivita'.


2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella


situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.


3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al


programma di attivita', nonche' ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione ((indicata dall'articolo 68)) nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attivita' sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.


4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto


compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.



Ratio Legis


Spiegazione