Art. n°
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Art. 195-bis. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Imprese di riassicurazione di altri Stati membri

Dispositivo

Art. 195-bis.

((( Imprese di riassicurazione di altri Stati membri )))


(( 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in


altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorita' dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.


2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora


accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.


3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di


attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.


4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti


dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, l'ISVAP puo' adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.


5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso


l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.


6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio


dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.


7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese


dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. ))



Ratio Legis


Spiegazione