Art. 229. Codice assicurazioni
Commissario per il compimento di singoli atti
Dispositivo
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di
legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa (( di assicurazione o di riassicurazione )) conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione
delle violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo
232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Ratio Legis
Spiegazione
