Art. 232. Codice assicurazioni
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
Dispositivo
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione (( e di riassicurazione )) italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che
hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessita' di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
Ratio Legis
Spiegazione
