Art. 238. Codice assicurazioni
Esclusivita' delle procedure di risanamento
Dispositivo
Esclusivita' delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
il titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Ratio Legis
Spiegazione
