Art. 289. Codice assicurazioni
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
Dispositivo
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa
di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della
formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le
ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Ratio Legis
Spiegazione