Art. n°
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Art. 290 Codice assicurazioni

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Prescrizione dell'azione

Dispositivo

Art. 290

Prescrizione dell'azione


1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti


dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) ((, d), d-bis) e d-ter) )) , e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.


2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa


designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.



Ratio Legis


Spiegazione