Art. 290 Codice assicurazioni
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Prescrizione dell'azione
Dispositivo
Art. 290
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) ((, d), d-bis) e d-ter) )) , e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa
designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e' proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
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Spiegazione