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Art. 9 Codice della Privacy

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Regole generali di condotta

Dispositivo

Art. 9

(Regole generali di condotta)


1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attivita' di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone interessate.


2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita' di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.



Ratio Legis


Spiegazione