Art. n°
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Art. 12 Codice della Privacy

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Applicazione del codice

Dispositivo

Art. 12

(Applicazione del codice)


1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'


scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad


applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme


previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.


2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi


privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.



Ratio Legis


Spiegazione