Art. 12 Codice della Privacy
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Applicazione del codice
Dispositivo
Art. 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme
previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
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Ratio Legis
Spiegazione