Art. 11 Codice della Privacy
Diffusione
Dispositivo
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identita' personale e della dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente
si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente
clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le
notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del
d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il
principio della pertinenza e' valutato dall'utente con particolare
riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
anziche' ai documenti nel loro complesso. L'utente puo' diffondere
i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L'utente non e' tenuto a fornire l'informativa di cui all'art.
10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale
adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Ratio Legis
Spiegazione