Art. n°
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Art. 10 Codice della Privacy

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Accesso agli archivi pubblici

Dispositivo

Art. 10

(Accesso agli archivi pubblici)


1. L'accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti


hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.


2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di


carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello


Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e


quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n.


675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo


la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei


a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.


3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al


comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal


Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di


Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la


Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli


atti di archivio riservati istituita presso il Ministero


dell'Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.


4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti


di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente


presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in


relazione alle fonti riservate per le quali chiede


l'autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le


modalita' di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni altra documentazione utile.


5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'


rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La


valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.


6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele


volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le liberta' e la dignita' delle persone interessate.


7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi


della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non


diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei


nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una


banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai


fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare


attenzione e' prestata al principio della pertinenza e


all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.


8. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare


dell'autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente


trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere


riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.



Ratio Legis


Spiegazione