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Art. 115. Codice della strada

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Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Dispositivo

Art. 115.

Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali


1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:


a) anni quattordici per guidare:


1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;


2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;


b) anni sedici per guidare:


1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;


2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purche' non trasportino altre persone oltre al conducente;


c) anni diciotto per guidare:


1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;


2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;


3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;


4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;


d) anni venti per guidare:


1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;


e) anni ventuno per guidare:


1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;


2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;


3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;


4) veicoli per i quali e' richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonche' i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177;


f) anni ventiquattro per guidare:


1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;


2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE. (92)


1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, e' consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.


1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis puo' procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.


1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non puo' prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.


1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e' responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.


1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, e' sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non puo' conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.


1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresi' le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.


2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:


a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento;


b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. ((109))


2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA Legge 4 aprile 2012, n. 35. (92) (98)


3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida e' richiesta la carta di qualificazione del conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. (92)


4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro. (92)


5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila se si tratta di animali.


6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


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AGGIORNAMENTO (68)


Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2 del presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (83)


Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 22 dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che i conducenti muniti della carta di qualificazione del conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui al comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, a condizione di aver seguito il corso di formazione iniziale di cui all'articolo 19, comma 2 dello stesso D.Lgs. 286/2005.


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con gli artt. 2, comma 1, lettera b) e 28, comma 1) l'abrogazione del comma 2-bis del presente articolo a decorrere dal 19 gennaio 2013.


Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".


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AGGIORNAMENTO (98)


Il D.Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'articolo 2 del D.LGS. 18 aprile 2011, n. 59, e' anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto".


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AGGIORNAMENTO (109)


Il Decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dal Decreto 10 gennaio 2014, n. 30, ha disposto (con l'art. 8, comma 6) che "Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purche' mantengano la titolarita' della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali e' valida la patente di cui sono titolari, purche' la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t".


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