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Art. 137. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

Dispositivo

Art. 137.

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida


1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)), previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.


2. I competenti ((uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri)) rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (14)


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AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."


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AGGIORNAMENTO (14)


Il D.legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni


dalla Legge 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del


D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con


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