Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 117 Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Limitazioni nella guida

Dispositivo

Art. 117

Limitazioni nella guida


1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59)).


2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. (92)


2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida. (76) (78) (79) (82) (86) (91)


3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. (92)


4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.Legge 1 aprile 1995, n. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA Legge 30 maggio 1995, n. 204.


5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (11) (76) (92)


---------------


AGGIORNAMENTO (11)


Il D.Legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Non sono punibili le infrazioni per violazione dell'articolo 117, comma 5, del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal D.LGS. 10 settembre 1993, n. 360, vigente prima della data di entrata in vigore della modifica apportata dal presente articolo."


---------------


AGGIORNAMENTO (76)


Il D.Legge 3 agosto 2007, n. 117, con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160 ha disposto:


- (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che al comma 5 le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".


- (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Legge 3 agosto 2007, n. 117 stesso.


---------------


AGGIORNAMENTO (78)


Il D.Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 22, comma 1 del D.Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° luglio 2008.


--------------------


AGGIORNAMENTO (79)


Il D.Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 4, comma 4 del D.Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009.


--------------------


AGGIORNAMENTO (82)


Il D.Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla


Legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 24, comma 1 del


D.Legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge


27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le


disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai


titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data


dal 1° gennaio 2010.


--------------------


AGGIORNAMENTO (86)


Il D.Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla


Legge 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 5, comma 2 del


D.Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge


26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che le


disposizioni del comma 2-bis del presente articolo si applicano ai


titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data


dal 1° gennaio 2011.


--------------------


AGGIORNAMENTO (91)


La Legge 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".


--------------------


AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto:


- (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che al comma 5 del presente articolo le parole: «nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;


- (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".


Articoli correlati nel Codice della strada

Ratio Legis


Spiegazione