Art. n°
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Art. 124. Codice della strada

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

[Testo applicabile dal 19 gennaio 2013]

Dispositivo

Art. 124.

(( [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013]


Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici))


((1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'articolo 116, comma 3, e precisamente:


a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la velocita' di 40 km/h;


b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonche' delle macchine operatrici;


c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali.


2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).


3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.


4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 14.))


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AGGIORNAMENTO (92)


Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".


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