Art. n°
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Art. 185-bis. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Proposta di conciliazione del giudice

Dispositivo

Art. 185-bis.

(( (Proposta di conciliazione del giudice) ))


((Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.))



Ratio Legis


Spiegazione