Art. 185-bis. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Proposta di conciliazione del giudice
Dispositivo
Art. 185-bis.
(( (Proposta di conciliazione del giudice) ))
((Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.))
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione