Art. 188. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' istruttoria del giudice.
Dispositivo
Art. 188.
(Attivita' istruttoria del giudice).
Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione