Art. 186. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pronuncia dei provvedimenti.
Dispositivo
Art. 186.
(Pronuncia dei provvedimenti).
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, da' in udienza i provvedimenti opportuni; ma puo' anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione