Art. 186-bis. Codice di procedura civile
Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.
Dispositivo
(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).
Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma.
(67) (72)
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.
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AGGIORNAMENTO (116)
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione