Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 375. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pronuncia in camera di consiglio.

Dispositivo

Art. 375.

(Pronuncia in camera di consiglio).


La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:


((1) dichiarare l'inammissibilita' del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360));


2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;


3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;


4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;


((5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2006, N. 40.


---------------


AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."


--------------


AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."



Ratio Legis


Spiegazione