Art. 387. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile.
Dispositivo
Art. 387.
(Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile).
Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione