Art. 389. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Domande conseguenti alla cassazione.
Dispositivo
Art. 389.
(Domande conseguenti alla cassazione).
Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione