Art. 432. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valutazione equitativa delle prestazioni.
Dispositivo
Art. 432.
(( (Valutazione equitativa delle prestazioni). ))
((Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.))
((Par. 2
Delle impugnazioni))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione