Art. 440. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Appellabilita' delle sentenze.
Dispositivo
Art. 440.
(( (Appellabilita' delle sentenze). ))
((Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione