Art. 438. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deposito della sentenza di appello.
Dispositivo
Art. 438.
(( (Deposito della sentenza di appello). ))
((Il deposito della sentenza di appello e' effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione